Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/12/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA NOVA SIRI CALCIO – ASD ROTUNDA MARIS

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/12/2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA NOVA SIRI CALCIO - ASD ROTUNDA MARIS Il Giudice Sportivo A scioglimento della riserva di cui al CU n. 35 del 13.11.2013; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla ASD Rotunda Maris lo stesso non è proponibile per le motivazioni in esso contenute; Lette le controdeduzioni presentate dal ASD Nova Siri calcio; Ritenuto che ciò asserito dalla ASD Rotunda Maris trova, tuttavia, riscontro negli atti ufficiali di gara; Evidenziato che l’articolo 29 comma 3 del C.G.S. consente a questo Organo di Giustizia Sportiva di esaminare d’ufficio i documenti ufficiali di gara; Considerato che il D.G. in fase di riconoscimento pre-gara dei calciatori delle due squadre ammetteva in distinta in base a denuncia di smarrimento resa dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di Nova Siri il calciatore indicato al n. 20 come La Neve Giuseppe nato il 16.02.1990 del Nova Siri calcio, sprovvisto di idoneo documento di riconoscimento in quanto smarrito in data ed in luogo imprecisato; Constatato che per l’ammissione in distinta del giocatore da parte del D.G. il Dirigente accompagnatore della squadra ospitante allegava agli atti ufficiali di gara una dichiarazione olografa in cui attestava l’appartenenza del giocatore alla società, la denuncia di smarrimento del documento d’identità ed una presunta fototessera non autenticata del denunciante; Atteso che in tema di identificazione dei calciatori, l’articolo 71 delle N.O.I.F., nonché la regola 3 del giuoco del calcio recitano che l’Arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a)attraverso la propria conoscenza personale; b)mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti; c)mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un notaio; d)mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle leghe, dal settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati; Verificato dagli atti ufficiali di gara che il D.G. in fase di identificazione dei calciatori ha ammesso in distinta il nominato n. 20 La Neve Giuseppe nato il 16.02.1990 del ASD Nova Siri calcio in virtù del solo verbale di smarrimento del documento d’identità dinanzi ai Carabinieri di Nova Siri in contrasto con quanto elencato nei punti b), c), d) delle disposizioni precitate; Riscontrato inoltre dagli atti di gara che il predetto calciatore non è stato ammesso in distinta neppure in base al punto a) di predette disposizioni ossia la conoscenza personale del D.G. in quanto tale circostanza non la si evince né da alcuna dichiarazione del D.G. né dalla distinta dei calciatori dell’ASD Nova Siri calcio nella sezione relativa alle modalità di identificazione dei calciatori; Ritenuto che da quando sopra esposto appare evidente come la decisione presa dal D.G. di ammettere in distinta e quindi identificare il calciatore individuato al n. 20 del Nova Siri calcio in palese violazione rispetto a quanto tassativamente ed inderogabilmente esplicitato dalle precitate disposizioni, abbia determinato lo svolgimento irregolare della gara; P.Q.M. delibera In ossequio a quanto previsto dall’articolo 17 del C.G.S. • di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’ASD Rotunda Maris; • di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato alla Segreteria del CR Basilicata per gli adempimenti di competenza; • di incamerare la tassa reclamo.
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