COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.24 della Società C.S. SPORTIME avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 SGS del 21.11.2013 (punizione sportiva della perdita della gara-Torneo Esordienti- del 17/11/2013 Geos Sporting Club – Sportime con il punteggio di 0-3, ammenda di € 10,00, penalizzazione di TRE punti in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.24 della Società C.S. SPORTIME avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 SGS del 21.11.2013 (punizione sportiva della perdita della gara-Torneo Esordienti- del 17/11/2013 Geos Sporting Club – Sportime con il punteggio di 0-3, ammenda di € 10,00, penalizzazione di TRE punti in classifica). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che la società reclamante impugna la decisione di primo grado con la quale è stata sanzionata (insieme alla società avversaria) con la punizione sportiva della perdita della gara Pol D. Geos Sporting Club – C.S. Sportime s.a.s. del 17.11.2013 col punteggio di 0-3, a seguito della presa d’atto da parte del Giudice di prime cure “della dichiarazione congiunta dei due presidenti delle società antagoniste di avere di comune accordo disputato la gara in campo non omologato” (Cfr. C.U. n.10 del 21.11.2013 della Delegazione Distrettuale di Rossano-Attività Giovanile). Il reclamo proposto, tuttavia, deve considerarsi inammissibile, non avendo la reclamante adempiuto all’obbligo stabilito dall’art.46, punto 5, del C.G.S., di inviare copia dello stesso alla controparte. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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