COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO nr.25 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 62 del 21.11.2013 (gara ASD Luzzese Calcio 1965 – San Fili Calcio 1926 del 27.10.2013 – posizione irregolare del calciatore Spadafora Santo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO nr.25 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 62 del 21.11.2013 (gara ASD Luzzese Calcio 1965 – San Fili Calcio 1926 del 27.10.2013 - posizione irregolare del calciatore Spadafora Santo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo Giudice che non ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore Spadafora Santo della Società San Fili Calcio 1926, nella gara in epigrafe, per non aver scontato una squalifica comminata a seguito di espulsione relativa ad una gara di Coppa Calabria (Grimaldi – Luzzese Calcio del 17.10.2012). In primo grado il Giudice ha sancito la legittimità della partecipazione alla gara del calciatore secondo il principio sancito all’art. 19, comma 11, C.G.S., secondo cui le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 (tra cui le squalifiche), inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni: di conseguenza le squalifiche inflitte in tali competizioni si scontano nelle “Coppe”. La reclamante si duole contestando la tesi ed asserendo che la normativa da applicare è quella dettata all’ art. 22, comma 6, avendo il calciatore Spadafora cambiato società nell’ultimo anno. La formulazione delle norme citate appare assolutamente chiara e tale da considerare corretta l’interpretazione del Giudice di prime cure che ha applicato l’art. 19 C.G.S.. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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