COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 12.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/11/2013 FILOGASO – SORIANO 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 12.12.2013
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 17/11/2013 FILOGASO - SORIANO 2010
che l'arbitro, al 31^ del secondo tempo, sospendeva ''momentaneamente la gara in quanto si era creata una violenta rissa in tribuna
a cui partecipavano circa venti persone sulle cinquecento presenti, riconducibili alle tifoserie di entrambe le società e la stessa rissa
durava qualche minuto";
che l'arbitro, resosi conto dell'assenza delle forze dell'ordine, si adoperava con l'assistenza dei capitani e dei dirigenti delle due
società di contattare il 112 al fine di fare intervenire i carabinieri;
che l'arbitro dopo avere atteso inutilmente l'arrivo dei carabinieri (per circa un'ora), chiedeva alla società Filogaso di assicurare
l'ordine pubblico e constatava la presenza di un solo rappresentante della protezione civile, ritenuto non idoneo a parere dello stesso
arbitro;
che a questo punto l'arbitro, in considerazione del mancato arrivo dei carabinieri e di persone idonee che garantissero "l'ordine e la
sicurezza pubblica, l'incolumità fisica dei calciatori, della terna arbitrale e degli altri tesserati" decideva di chiudere definitivamente la
gara;
letto il reclamo fatto pervenire dalla società Filogaso con il quale contesta la decisione dell'arbitro di chiudere anticipatamente la
gara, chiedendone la ripetizione;
premesso quanto sopra;
considerato che la situazione sugli spalti si era normalizzata in pochi minuti e che i dirigenti delle due squadre si erano prodigati per
garantire il prosieguo della gara nella più assoluta tranquillità;
ritenuto, altresì, che le intemperanze sugli spalti di circa venti sostenitori,anche se censurabile e perseguibile sotto l'aspetto
disciplinare, non possono essere considerate di tale gravità da adottare da parte dell'arbitro il provvedimento di sospensione della
gara;
visto l'art.17, punto 4, lettera c) e 18 del C.G.S.;
delibera
1) di annullare la gara di cui in narrativa disponendone la ripetizione;
2) trasmettere gli atti al C.R. Calabria in sede per quanto di competenza;
3) infliggere alle società FILOGASO e SORIANO 2010 l'ammenda di € 450,00 e DIFFIDA ciascuna;
4) accreditare sul conto della società Filogaso la tassa reclamo.