COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 12.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/11/2013 FILOGASO – SORIANO 2010

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 12.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/11/2013 FILOGASO - SORIANO 2010 che l'arbitro, al 31^ del secondo tempo, sospendeva ''momentaneamente la gara in quanto si era creata una violenta rissa in tribuna a cui partecipavano circa venti persone sulle cinquecento presenti, riconducibili alle tifoserie di entrambe le società e la stessa rissa durava qualche minuto"; che l'arbitro, resosi conto dell'assenza delle forze dell'ordine, si adoperava con l'assistenza dei capitani e dei dirigenti delle due società di contattare il 112 al fine di fare intervenire i carabinieri; che l'arbitro dopo avere atteso inutilmente l'arrivo dei carabinieri (per circa un'ora), chiedeva alla società Filogaso di assicurare l'ordine pubblico e constatava la presenza di un solo rappresentante della protezione civile, ritenuto non idoneo a parere dello stesso arbitro; che a questo punto l'arbitro, in considerazione del mancato arrivo dei carabinieri e di persone idonee che garantissero "l'ordine e la sicurezza pubblica, l'incolumità fisica dei calciatori, della terna arbitrale e degli altri tesserati" decideva di chiudere definitivamente la gara; letto il reclamo fatto pervenire dalla società Filogaso con il quale contesta la decisione dell'arbitro di chiudere anticipatamente la gara, chiedendone la ripetizione; premesso quanto sopra; considerato che la situazione sugli spalti si era normalizzata in pochi minuti e che i dirigenti delle due squadre si erano prodigati per garantire il prosieguo della gara nella più assoluta tranquillità; ritenuto, altresì, che le intemperanze sugli spalti di circa venti sostenitori,anche se censurabile e perseguibile sotto l'aspetto disciplinare, non possono essere considerate di tale gravità da adottare da parte dell'arbitro il provvedimento di sospensione della gara; visto l'art.17, punto 4, lettera c) e 18 del C.G.S.; delibera 1) di annullare la gara di cui in narrativa disponendone la ripetizione; 2) trasmettere gli atti al C.R. Calabria in sede per quanto di competenza; 3) infliggere alle società FILOGASO e SORIANO 2010 l'ammenda di € 450,00 e DIFFIDA ciascuna; 4) accreditare sul conto della società Filogaso la tassa reclamo.
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