COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 20. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SUMMA RIONALE TRIESTE – GARA SUMMA RIONALE TRIESTE I REAL SAN FELICE A CANCELLO DEL 17.11.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 20. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SUMMA RIONALE TRIESTE – GARA SUMMA RIONALE TRIESTE I REAL SAN FELICE A CANCELLO DEL 17.11.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, il reclamo proposto non è stato redatto su carta intestata, né reca il timbro sociale, in calce, in violazione di quanto disposto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, all’art. 4, comma 7. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it