COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C.D. Valgatara Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 31 del 20/11/2013 – Ammenda di € 1.000,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C.D. Valgatara Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 31 del 20/11/2013 – Ammenda di € 1.000,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria La Società F.C.D. Valgatara ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 20/11/2013 con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 a carico della Società per i seguenti motivi : “riferisce l'Arbitro, confermandolo con il richiesto supplemento che, ad ogni fallo fischiato contro la società Valgatara, i sostenitori gli indirizzavano dalle tribune insulti a sfondo razzista, con chiaro riferimento al colore della sua pelle. Il comportamento realizza l'illecito di cui all'art. 11 CGS. del quale la società di appartenenza risponde per responsabilità oggettiva”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto ricorso presentato dalla Società Valgatara; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; preliminarmente, questa Commissione osserva che la sanzione dell’ammenda prevista dall’art. 11, comma 3 del C.G.S. si applica in caso di seconda violazione delle prescrizioni dettate dalla norma suddetta; ciò premesso, va asserito quanto segue : risulta dal referto arbitrale che, dal 25’ del secondo tempo ad ogni fallo fischiato contro la squadra del Valgatara i loro sostenitori insultavano l’arbitro e due/tre personaggi rivolgevano allo stesso espressioni ingiuriose a sfondo razzista. Fermo restando la censurabilità della condotta tenuta dai suddetti sostenitori, va rilevato che il comportamento discriminatorio non veniva posto in essere da un numero significativo di persone, ma soltanto da due/tre individui. Il fenomeno, seppur grave, non assume pertanto una dimensione tale da integrare la fattispecie delineata dall’art. 11, comma 3 del C.G.S., così come modificato dalla novella del 4/6/2013. Il comportamento dei sostenitori del Valgatara, pur non integrando la violazione dell’art. 11, comma 3 del C.G.S., andrà comunque adeguatamente sanzionato ai sensi dell’art. 4 C.G.S., con l’applicazione dell’ammenda di 200,00 Euro P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Valgatara; - di ridurre a € 200,00 la sanzione dell’ammenda di a carico della Società. La tassa reclamo non é stata versata.
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