F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MEZZAROMA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), EMMA CAPALBO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa – (nota n. 2513/200pf 13-14/SP/blp del 21.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MEZZAROMA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), EMMA CAPALBO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 2513/200pf 13-14/SP/blp del 21.11.2013). Con atto del 21 novembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) la Sig.ra Valentina Mezzaroma, Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al Titolo I), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, per non avere provveduto al pagamento, entro il termine del 16 settembre 2013, degli emolumenti a titolo di premio nei confronti di due tesserati, maturati nel corso della stagione sportiva 2012/2013 e quindi da corrispondersi con la mensilità di giugno 2013; b) la medesima Sig.ra Valentina Mezzaroma, nella qualità di cui sopra, e la Sig.ra Emma Capalbo, Presidente del Collegio Sindacale della Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere depositato alla Co.Vi.So.C. in data 16 settembre 2013 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti per le mensilità di maggio e giugno 2013, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società AC Siena Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore ed al Presidente del Collegio Sindacale. All’inizio della riunione odierna le Sig.re Valentina Mezzaroma, Emma Capalbo e la Società AC Siena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Sig.re Valentina Mezzaroma, Emma Capalbo e la Società AC Siena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Valentina Mezzaroma, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); pena base per la Sig.ra Emma Capalbo, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno); pena base per la Società AC Siena Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) per la Sig.ra Valentina Mezzaroma; - inibizione di mesi 1 (uno) per la Sig.ra Emma Capalbo; - ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AC Siena Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it