F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIER LUIGI GRANA (Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), STEFANO COMMINI, (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), GIAN CARLO GUIDI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Modena FC Spa), Società MODENA FC Spa – (nota n. 2486/201pf 13-14/SP/blp del 20.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIER LUIGI GRANA (Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), STEFANO COMMINI, (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), GIAN CARLO GUIDI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Modena FC Spa), Società MODENA FC Spa - (nota n. 2486/201pf 13-14/SP/blp del 20.11.2013). Con atto del 20 novembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Pier Luigi Grana, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Modena FC Spa, ed il Sig. Stefano Commini, Amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società Modena FC Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al Titolo I), paragrafo III), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013 relativo al Sistema Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2013/2014, per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre 2013, al pagamento degli emolumenti a titolo di premio nei confronti di un tesserato, maturati nel corso della stagione sportiva 2012/2013 e quindi da corrispondersi con la mensilità di giugno 2013; b) il medesimo Sig. Pier Luigi Grana, nella qualifica di cui sopra, ed il Sig. Gian Carlo Guidi, quale Presidente del Collegio Sindacale della Società Modena FC Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere depositato alla Co.Vi.So.C. in data 16 settembre 2013 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti per le mensilità di maggio e giugno 2013, dovuti ad un proprio tesserato nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Modena FC Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti pro tempore ed al Presidente del Collegio Sindacale. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Pier Luigi Grana, Stefano Commini, Gian Carlo Guidi e la Società Modena FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Pier Luigi Grana, Stefano Commini, Gian Carlo Guidi e la Società Modena FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pier Luigi Grana, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00); pena base per il Sig. Stefano Commini, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00); pena base per il Sig. Giancarlo Guidi, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Modena FC Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno per i Sig.ri Pierluigi Grana, Stefano Commini e per la Società Modena FC Spa; - inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Giancarlo Guidi. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it