F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DI MARINO (Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 – (nota n. 2546/861pf 12-13/AM/ma del 22.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 16 Dicembre 2013 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DI MARINO (Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 2546/861pf 12-13/AM/ma del 22.11.2013). Il deferimento La Commissione disciplinare nazionale, letti ed esaminati gli atti e i documenti, visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 22.11.2013 (prot. 2546/861pf12-13/AM/ma) nei confronti del Sig. Di Marino Alessandro, Presidente all’epoca dei fatti della USD Cavese 1919, nonché della stessa Società, per rispondere, il primo, nella ricordata qualità di Presidente, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, CGS, per non aver provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di €. 6.046,00 in favore dell’allenatore Cerminara Rosario, sulla base di quanto disposto dal C.A. della F.I.G.C.-L.N.D., con provvedimento del 25.02.2012, prot. 185/01/C.A., comunicato in data 14.03.2012 a mezzo raccomandata ricevuta in data 19.03.2012; la Società USD Cavese 1919, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il dibattimento Al dibattimento, il rappresentante della Procura federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per il suo accoglimento, chiedendo la condanna del Di Marino a 6 (sei) mesi di inibizione e della Società a 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, e dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il presente deferimento trae origine dall’esposto del Sig. Rosario Cerminara, il quale, denunciava alla Procura federale la mancata corresponsione nel termine prescritto dall’art. 94 ter, delle NOIF delle somme indicate nel provvedimento emesso in suo favore in data 9.02.2012 dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. La violazione ascritta appare documentalmente provata e, pertanto, accertato il fatto del mancato pagamento nei trenta giorni di cui alla richiamata disposizione federale, non può che essere accolto il deferimento in danno di entrambi i deferiti. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento condanna il Sig. Di Marino Alessandro alla sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e la Società USD Cavese 1919 a 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva.
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