F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013 (106) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD LEVICO TERME AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SANDRO BERETTA (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’ (delibera CD Territoriale presso il CPA di Trento – CU n. 31 del 31.10.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013
(106) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD LEVICO TERME AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SANDRO BERETTA (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’ (delibera CD Territoriale presso il CPA di Trento - CU n. 31 del 31.10.2013).
Con atto del 29 luglio 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Lega nazionale Dilettanti della FIGC Stefani Mirko, tesserato con qualifica di Dirigente accompagnatore dalla USD Levico Terme, squalificato fino a luglio 2013, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, per avere prestato nella stagione sportiva 2012-2013, la propria attività, in costanza di squalifica, a favore della USD Levico Terme; Beretta Sandro, Presidente dell'USD Levico Terme, e Ochner Luigi, collaboratore della USD Levico Terme, per avere permesso al Sig. Stefani Mirko di porre in essere i comportamenti antiregolamentari meglio precisati nell’atto di deferimento stesso; la società USD Levico Terme per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'ari. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Con delibera adottata il 23 ottobre 2013 e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 31 ottobre 2013 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento del Settore Giovanile e Scolastico della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC ha ritenuto congrua la sanzione concordata tra la Procura Federale e Stefani Mirko pari a mesi due di squalifica ed € 10.000,00 di ammenda disponendo la relativa applicazione, ed ha inoltre inflitto, in accoglimento del deferimento, la sanzione di mesi sei di inibizione a Beretta Sandro, di mesi uno di inibizione a Oschner Luigi, e dell’ammenda di € 1.000,00 alla USD Levico Terme. Avverso tale provvedimento propongono appello la USD Levico Terme e Beretta Sandro chiedendo la riforma del provvedimento impugnato ed il proscioglimento dagli addebiti loro contestati; in subordine chiedono l’irrogazione della sanzione nella misura minima editale secondo il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti contestati. In particolare gli appellanti lamentano che il provvedimento impugnato farebbe esclusivo riferimento all’applicazione della pena concordata per il deferito Stefani, circostanza che non costituirebbe accertamento di responsabilità; nel merito dei fatti contestati si ribadisce che le funzioni di allenatore, nelle circostanze contestate, sarebbero state realmente e non fittiziamente svolte da Pradi Alberto, mentre lo Stefani si sarebbe limitato a trattenersi con i giovani tesserati nell’attesa dell’arbitro, o a incoraggiare gli stessi ragazzi dalla tribuna nel corso della gara senza dare indicazioni tattiche all’allenatore in campo tramite intermediari.
Osserva la Commissione che l’applicazione della sanzione concordata non costituisce affermazione di responsabilità, per cui il provvedimento impugnato deve considerarsi non motivato. Tuttavia, in analogia a quanto espressamente previsto dall’art. 37, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva a proposito dei procedimenti innanzi alla Corte di giustizia federale, questa Commissione, rilevando che la Commissione Disciplinare Territoriale non ha sostanzialmente motivato il proprio provvedimento impugnato in questa sede, procede all’esame ed alla decisione nel merito. Dalle indagini svolte dalla Procura Federale sono emersi sufficienti indizi di colpevolezza a carica degli attuali appellanti. In particolare è emerso che nel corso della gara del Settore giovanile e scolastico Oltrefersina – Levico Terme svoltasi il 21 aprile 2013 a Madrano (TN) Stefani Mirko (identificato dal Collaboratore attraverso le foto in suo possesso) per tutta la gara, dalla tribuna posta di fronte alle panchine ma dietro la recinzione, impartiva ai giocatori del Levico Torme disposizioni sul gioco e sulle posizioni da tenere in campo; al termine del primo tempo il tesserato della Società Levico Terme Sig. Ochner che svolgeva le funzioni di guardalinee si avvicinava alla rete di recinzione dove si trovava lo Stefani con il quale si fermava a parlare; al termine della gara lo Stefani , entrando nel campo di gioco, si recava nello spogliatoio riservato ai giocatori del Levico Terme permanendovi per circa 10 minuti per poi uscire all'esterno ed attendere, unitamente agli altri dirigenti della società, l'uscita di detti giocatori. In occasione della gara Villanzano-Levico Terme, svoltasi il 25 aprile 2013 a Villanzano- Povo (TN), iniziata con 45 minuti di ritardo (alle 11,15 anziché alle 10,30) la stessa persona che nella precedente gara del 21 aprile impartiva disposizioni di gioco si tratteneva sul terreno di gioco ad allenare gli atleti del Levico Terme A fino al rientro delle squadre negli spogliatoi; alle 10,45, nell'attesa dell'inizio della gara, il Collaboratore Dr. Festa entrava negli spogliatoi e, dopo essersi qualificato, chiedeva ai dirigenti ed all'allenatore del Villanzano notizie sulla persona che in campo stava allenando i giocatori della squadra del Levico Terme A e, dal momento che detta persona non era da loro conosciuta (nel girone di andata non era presente) invitava l'allenatore del Villanzano Zorzi Filippo a presentarsi al "collega" in campo onde procedere alla certa identificazione dello stesso; al rientro negli spogliatoi lo Zorzi riferiva al Collaboratore che la persona che allenava sul terreno di gioco la squadra del Levico Terme A si era presentato a lui come Stefani. I riscontri probatori e la valutazione univoca degli elementi di prova acquisiti costituiscono elementi sufficienti a dimostrare che Stefani Mirko con la sua condotta ha violato le norme federali per avere svolto nella stagione sportiva 2012-2013, in costanza di squalifica, la funzione di allenatore, senza peraltro averne titolo, a favore dell’USD Levico Terme, società per la quale, come detto, risulta tesserato come dirigente accompagnatore. Dai medesimi fatti si configura anche la responsabilità del Presidente dell’U.S.D. Levico Terme Beretta Sandro, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della Società U.S.D. Levico Terme. In ordine alle pene irrigate agli attuali appellanti, questa Commissione ritiene equo e conforme all’entità dei fatti addebitati ridurre la sanzione inflitta a Beretta Sandro all’inibizione fino al 31 dicembre 2013 e quella inflitta alla U.S.D. Levico Terme a € 500,00 di ammenda. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale riforma della delibera della CD
Territoriale presso il CPA di Trento riduce la sanzione a Beretta Sandro fino a tutto il 31 dicembre 2013, ed alla Società USD Levico Terme alla sanzione di € 500,00 di ammenda. Nulla per la tassa non versata.
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