F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013 (108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LUPATELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Pierantonio Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD PIERANTONIO CALCIO (nota n. 2321/22pf13-14/AM/ma del 13.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013 (108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LUPATELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Pierantonio Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD PIERANTONIO CALCIO (nota n. 2321/22pf13-14/AM/ma del 13.11.2013). Il deferimento Con atto del 13/11/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A. il Sig. Federico Lupatelli, Presidente e legale rappresentante della Soc. A.S.D. Pierantonio Calcio all’epoca dei fatti, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Pierantonio Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND, come spettanti all’allenatore Federico Turriziani; B. la Società ASD Pierantonio Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il Sig. Federico Lupatelli e la ASD Pierantonio Calcio, non hanno ha fatto pervenire, in loro difesa, alcuna memoria. Alla Riunione del 18/12/2013, nessuno é comparso per i deferiti; la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Federico Lupatelli la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società ASD Pierantonio Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione prodotta conferma il compimento degli illeciti ascritti. Risulta infatti documentalmente provato il mancato pagamento entro il termine di 30 giorni, decorso dal CU n. 5 – S.S. 2012/13, reso dal Collegio arbitrale presso la LND, della somma cui é stata condannata la ASD Pierantonio Calcio, in accoglimento del ricorso proposto dall’allenatore Federico Turriziani, con evidente violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e art. 8, comma 9 del CGS, nonché per la Società deferita, dell’art. 4, comma 1 del CGS. Si ritengono pertanto congrue le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Federico Lupatelli la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società ASD Pierantonio Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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