F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013 (110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ABRUZZESE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 2448/103pf13- 14/AM/ma del 19.11.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013
(110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ABRUZZESE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 2448/103pf13- 14/AM/ma del 19.11.2013).
Il deferimento
Con atto del 19/11/2013, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
A. il Sig. Pasquale Abruzzese, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società SSD Fortis Trani Srl, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore entro il 15° giorno successivo dalla stipula;
B. la Società SSD Fortis Trani Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti. Il Sig. Pasquale Abruzzese e la SSD Fortis Trani Srl non hanno ha fatto pervenire, in loro difesa, alcuna memoria. Alla Riunione del 18/12/2013, nessuno é comparso per i deferiti; la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Pasquale Abruzzese la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e per la Società SSD Fortis Trani Srl la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
La documentazione prodotta conferma il compimento degli illeciti ascritti. Risulta infatti documentalmente provato l’omesso deposito, entro il quindicesimo giorno a far data dalla sua sottoscrizione, dell’accordo economico sottoscritto in data 13.7.2011 tra la SSD Fortis Trani e il calciatore Vittorio Costa, con evidente violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, nonché per la Società deferita, dell’art. 4, comma 1 del CGS. Si ritengono pertanto congrue le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Pasquale Abruzzese la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e per la Società SSD Fortis Trani Srl la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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