F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013 (117) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US ORIOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. WALID ZAIBI (calciatore), DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 40 AL SIG. DIEGO AGOSTINO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 300,00 E PUNTI 4 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE S.S. 2013/2014 ALLA SOCIETA’ (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 50 del 29.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043 del 18 Dicembre 2013 (117) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US ORIOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. WALID ZAIBI (calciatore), DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 40 AL SIG. DIEGO AGOSTINO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 300,00 E PUNTI 4 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE S.S. 2013/2014 ALLA SOCIETA’ (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 50 del 29.10.2013). La Società US Oriolo, partecipante al Campionato Terza Categoria Regione Calabria 2012/2013, in data 29 novembre 2012 richiedeva il tesseramento del calciatore di nazionalità tunisina a nome Zaibi Walid ed allegava al relativo modulo, tra gli altri documenti, la dichiarazione sottoscritta dal suddetto calciatore extracomunitario di non essere mai stato tesserato con alcuna società di calcio di federazione straniera. La FIGC con nota del 29 novembre comunicava alla Società la validità del tesseramento del calciatore per la sola stagione sportiva 2012/2013 con decorrenza 29 novembre 2012, sicché la Società utilizzava lo Zaibi nelle gare di campionato disputate il 2 e 9 dicembre 2012. La FIGC con successiva nota del 7 dicembre 2012 comunicava alla Società, al Comitato regionale di competenza ed allo Zaibi che il tesseramento veniva annullato in quanto il calciatore era stato tesserato per una società affiliata alla Federazione di Tunisia; tanto era stato certificato da detta Federazione su richiesta di quella italiana. La Procura Federale, ricevuta la nota di cui sopra ed aperto il procedimento, con atto datato 11 giugno 2013 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Calabria il calciatore Zaibi Walid, il sig. Agostino Diego, all’epoca del fatto presidente e legale rappresentante della Società U.S Oriolo, nonché la stessa Società U.S Oriolo, per violazione in capo allo Zaibi ed al Diego dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 16 comma 1 Statuto Federale e 40 comma 11 bis NOIF, in capo alla Società per la sussistenza di entrambe le responsabilità diretta ed oggettiva di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Più in particolare veniva contestato al Diego il fatto di aver prodotto in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi una dichiarazione circa l’assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere del predetto calciatore, successivamente riscontratasi non veritiera e per aver omesso di verificare presso la Federazione di nazionalità dello Zaibi l’esistenza di precedenti tesseramenti, il tutto con la finalità di eludere le limitazioni di cui all’art. 40 comma 11 NOIF, inducendo contestualmente in errore l’Ufficio Tesseramento della FIGC, che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento. L’adita Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 50 del 29 ottobre 2013, accoglieva il deferimento e comminava al calciatore Zaibi Walid la squalifica di mesi due, al presidente della Società Agostino Diego l’inibizione di giorni quaranta, alla Società US Oriolo l’ammenda di € 300,00 e la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014. Avverso siffatta decisione insorge la Società US Oriolo a mezzo di ricorso ritualmente proposto e pervenuto a questa Commissione il 25 novembre 2013, con il quale chiede la revoca delle sanzioni, fatta eccezione per l’ammenda, che non risulta impugnata. Deduce di aver agito in buona fede senza l’intento di eludere la disciplina dei tesseramenti, al pari dell’ignaro Zaibi. Alla riunione odierna è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso; è comparsa altresì la Procura Federale, la quale ha concluso per la conferma della decisione impugnata. La Commissione osserva quanto segue. L’art. 40 comma 6 NOIF, applicabile al caso in esame, prevede che la Società, all’atto della richiesta di tesseramento di un calciatore residente in Italia e che non sia stato mai tesserato per Federazioni estere, deve documentare la residenza in Italia del tesserando ed allegare la dichiarazione di quest’ultimo, sotto la propria personale responsabilità, di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere. La norma non impone alla Società altre formalità, né l’obbligo di accertare la veridicità della dichiarazione del calciatore, per cui, qualora la Società abbia allegato alla richiesta di tesseramento detta dichiarazione in una al documento di identità, al certificato di residenza ed al permesso di soggiorno del calciatore, la norma stessa può ritenersi adempiuta. Dalla documentazione acquista al deferimento, tale procedura risulta essere stata rispettata dall’attuale ricorrente, per cui alcuna violazione poteva esserle contestata, con conseguente necessaria revoca della decisione impugnata nella parte di essa afferente la sanzione inflitta al presidente Agostino Diego ed alla Società U.S Oriolo limitatamente alla responsabilità diretta. Quanto alla posizione del calciatore Zaibi Walid, rimane incontestabile la circostanza che egli rese una dichiarazione non veritiera, essendo stato accertato il suo precedente tesseramento in favore della Società Union Sportive Maghrebine stagione sportiva 2004/2005, risultante dal certificato internazionale di trasferimento trasmesso alla Federazione italiana, che l’aveva richiesto, dalla Federazione Tunisina. Il che aveva comportato l’annullamento del tesseramento del calciatore in favore della US Oriolo e la sua irregolare partecipazione alle due gare di campionato del 2 e 9 dicembre 2012, con conseguente conferma della squalifica inflitta al calciatore e della responsabilità oggettiva della Società, che appare equo limitare alla sola ammenda disposta in primo grado, peraltro non impugnata. P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, revoca la decisione nella parte afferente l’inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Presidente della US Oriolo sig. Agostino Diego e la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica a carico della Società US Oriolo, che annulla, confermandola per il resto. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it