COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della A.S.D. Camaiore Calcio avverso la Decisione del G.S.T. che sanzionava il calciatore Torciglioni Lorenzo con una squalifica per n.7 giornate. C.U. n.24 del 14/11/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della A.S.D. Camaiore Calcio avverso la Decisione del G.S.T. che sanzionava il calciatore Torciglioni Lorenzo con una squalifica per n.7 giornate. C.U. n.24 del 14/11/2013. Durante il 2 tempo della gara “ Versilia-Camaiore” valevole per il campionato Allievi Provinciali, il calciatore in oggetto veniva allontanato dal terreno di gioco, per aver colpito volontariamente con un calcio un giocatore avversario, con palla a distanza di gioco. Mentre si allontanava dal campo, offendeva l’arbitro. A fine gara continuava ad offendere il D.G. e gli organi federali. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per sette gare.Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società del Camaiore Calcio. La reclamante nega che il proprio tesserato a fine gara abbia offeso l’arbitro e i Dirigenti Federali in quanto, al momento del rientro negli spogliatoi, si era già allontanato dal medesimo. Per quanto concerne poi la condotta violenta nei confronti di un avversario, la società afferma che si è trattato di un normale fallo di gioco senza alcun intento violento. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro in sede di supplemento di rapporto gara si limita a riportare quanto già descritto in sede di referto gara. Non smentisce neanche l’affermazione della reclamante circa il fatto che, al momento del rientro negli spogliatoi, il calciatore era già andato via.Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti contestati al sig. Torciglioni Lorenzo. Ritiene, altresì, che la sanzione comminata dal G.S. appare leggermente sovradimensionata rispetto ai fatti medesimi. Considerata, infatti, la condotta violenta nei confronti di un avversario più le offese reiterate nei confronti dell’arbitro,la sanzione più corretta sarebbe stata la squalifica per n.6 gare. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa
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