COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della società Ponzano avverso l’inibizione fino al 28/02/2014 inflitta dal G.S.T delegazione di Firenze nei confronti del sig. Pepe Antonio. CU 20 del 13/11/2013

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della società Ponzano avverso l’inibizione fino al 28/02/2014 inflitta dal G.S.T delegazione di Firenze nei confronti del sig. Pepe Antonio. CU 20 del 13/11/2013 Queste le motivazioni: “Prima della gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale tenendo contegno gravemente minaccioso verso il D.G. Invitato ad uscire dall’arbitro sbatteva la porta dello spogliatoio in direzione dello stesso D.G. senza colpirlo. Mentre si allontanava offendeva nuovamente l’arbitro”. La società Ponzano con rituale gravame, descrive in modo dettagliato i fatti che hanno portato alla sanzione inflitta al proprio dirigente, fatti che sono avvenuti prima della disputa di una gara della categoria Esordienti Fair Play 2° anno (calcio a 11). Nel merito, nega che il proprio dirigente abbia tenuto un comportamento minaccioso verso il D.G. ed afferma che lo stesso è entrato nello spogliatoio dell’arbitro, previo il suo consenso. Nega altresì l’episodio dello sbattimento della porta ed ammette che le uniche parole rivolte all’arbitro sono state “arrogante e prepotente”. Il dirigente si sarebbe lamentato con l’arbitro a voce alta ma con toni civili, in quanto quest’ultimo non intendeva derogare all’inizio della gara cui era stato designato, pur in presenza di altra gara sullo stesso terreno di gioco che avrebbe fatto slittare detto inizio di alcuni minuti. Specifica che il sig. Pepe non è il dirigente addetto alla gara cui l’arbitro ha dato poi direzione, ma di essere assegnato ad altro gruppo sempre del settore giovanile della stessa società. Chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. Chiede inoltre, nel secondo caso, che la stessa sia riferita al settore, quello dei Piccoli Amici anno 2006, cui il dirigente fa parte e non nel settore Esordienti Fair Play 2° anno. Propone istanza per l’audizione avanti alla C.D. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma quanto evidenziato in prime cure aggiungendo una serie di particolari non presenti nel primo scritto. All’udienza del 13/12/2013 il Presidente della società Ponzano, reso edotto del supplemento di rapporto, conferma le tesi difensive sottolineando che si è trattato di un semplice screzio verbale senza alcuna conseguenza. Cerca di dimostrare l’impossibilità meccanica di quanto afferente la porta sbattuta negando l’episodio e si riporta alle conclusioni formulate in atti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Il Collegio ritiene di dover esaminare separatamente il comportamento del dirigente e quello dell’arbitro. Per quanto attiene il dirigente, non vi è dubbio, per ammissione diretta della parte reclamante, che lo stesso abbia tacciato l’arbitro di arroganza e prepotenza. Già questo fatto, indipendentemente dalle ragioni che hanno portato a tali affermazioni, contrasta con l’ordinamento che impone ai tesserati il massimo rispetto verso la figura arbitrale. Il tutto, ed a maggior ragione, in virtù del fatto che il dirigente in questione non era in quel momento interessato alla specifica gara. Da ciò se ne deduce, assommando l’episodio dello sbattimento della porta, che appare francamente poco chiaro, che il dirigente sig. Pepe Antonio deve essere sanzionato ed il provvedimento dovrà essere comminato nella sua veste generica di “dirigente” non potendo distinguere un dirigente da un altro in virtù della categoria seguita. Tale affermazione è consolidata dal fatto che ogni dirigente può essere di volta in volta assegnato dalla società a un squadra anziché ad un'altra e che la distinzione del ruolo è un fatto organizzativo interno alla predetta che non incide nei rapporti con l’ordinamento. Per quanto attiene all’arbitro, la C.D. rileva la grande difficoltà d’interpretazione del supplemento di rapporto il quale, fra l’altro, annovera anche fatti assolutamente insignificanti ai fini del decidere. Dalla narrazione emerge poi l’estrema e forse non giustificata rigidità del comportamento dell’arbitro per quanto riguarda la tempistica della sua attività di controllo ante gara in quanto, è fatto notorio, che nei campi dove si svolge l’attività dilettantistica e nella specie quella del settore giovanile, le gare si susseguono e quindi occorre che tutti i protagonisti attenuino l’ansia dell’inizio, il tutto, ovviamente, entro i limiti regolamentari. Altro fatto singolare che emerge dal supplemento di rapporto è l’espulsione del sig. Pepe da parte dell’arbitro. Infatti, il predetto tesserato, non solo non figura fra i dirigenti inseriti nella gara diretta dall’arbitro, ma quest’ultima non era neppure iniziata al momento del provvedimento espulsivo pertanto vi è da chiedersi da dove il Pepe doveva essere espulso. Da quanto esposto il Giudicante ritiene che la sanzione inflitta al tesserato sig. Pepe Antonio vada ridisegnata in tema di quantificazione, con la speranza che in futuro, visto il settore calcistico ove operano i soggetti interessati alla presente decisione, vi sia maggiore attenzione alle loro azioni al fine di salvaguardare al meglio la crescita sportiva e sociale dei ragazzi affidati alle loro cure. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo, cassa la decisione del G.S. e inibisce il sig. Pepe Antonio, tesserato per la società Ponzano, a svolgere ogni tipo di attività in seno alla F.I.G.C. fino al 28/12/2013.Dispone il non addebito della relativa tassa.
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