COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 18.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Noventa di Piave Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 4/12/2013 – Ammenda di € 400,00 alla Società; Squalifica per quattro giornate giocatore Cestaro Emmanuel; squalifica per tre giornate giocatori Rossetto Andrea e Ferrarese Alberto – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 18.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Noventa di Piave Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 4/12/2013 – Ammenda di € 400,00 alla Società; Squalifica per quattro giornate giocatore Cestaro Emmanuel; squalifica per tre giornate giocatori Rossetto Andrea e Ferrarese Alberto – Trofeo Regione Veneto per Società di 2^ Categoria La Società A.C. Noventa ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 35 del 4/12/2013 con la quale sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : - Ammenda di € 400,00 a carico della Società : “per gravi offese e minacce rivolte all’arbitro durante il 2° tempo, al momento di salire in macchina venivo circondato da un gruppo di sostenitori che non mi permetteva di uscire dagli spogliatoi, mi minacciava di morte. Riuscivo a partire dopo l’intervento della Forza Pubblica”; - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Cestaro Emmanuel : “per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”; - a carico dei giocatore Ferrarese Alberto e Rossetto Andrea : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Noventa; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto descritto nel referto di gara in ordine al comportamento dei giocatori sanzionati ed ha fornito ulteriori precisazioni in relazione al comportamento dei sostenitori della Società; valutata l’entità della ammenda e constatato che la stessa appare eccessiva in relazione ai fatti accaduti così come oggi descritti, per cui si ritiene equo ridurla P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Noventa; - di ridurre a € 250,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Cestaro Emmanuel. - di confermare la squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Rossetto Andrea e Ferrarese Alberto. La tassa reclamo non é stata versata.
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