COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 18.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Sig. Stefano Zuanti – Allenatore A.S. Caminese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 4/12/2013 – Squalifica sino al 30/1/2014 – Campionato Provinciale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 18.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Sig. Stefano Zuanti – Allenatore A.S. Caminese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 4/12/2013 – Squalifica sino al 30/1/2014 – Campionato Provinciale Allievi Il Sig. Stefano Zuanti, allenatore della Società A.S. Caminese, ha presentato ricorso avverso la sanzione della inibizione sino al 30/1/2014 assunta nei suoi confronti dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 4/12/2013 : “perchè dopo essere stato allontanato dal campo per aver proferito espressioni gravemente lesive del prestigio dell'arbitro, al termine della gara entrava nello spogliatoio del direttore di gara reiterando le offese con atteggiamento aggressivo, afferrandogli con forza le mani che l'arbitro aveva allungato per tenerlo a distanza. Invitato ad uscire opponeva rifiuto costringendo l'intervento dei dirigenti delle due squadre”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dal Sig. Stefani Zuanti (Caminese – Allenatore); esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata effettuata in sede di referto di gara; valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione all’episodio oggetto del giudizio che risulta congruo, per cui deve essere confermato; considerato, inoltre, il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal Sig. Stefano Zuanti (Allenatore A.S. Caminese); - di confermare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Stefano Zuanti; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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