COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 2/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SIMONE CESARE PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI / VIRTUS ORTONA, DISPUTATA L’1.12.13 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B”(C.U. N° 27 del 2.12.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 2/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI SIMONE CESARE PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI / VIRTUS ORTONA, DISPUTATA L'1.12.13 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B”(C.U. N° 27 del 2.12.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Silvi ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il Di Simone, adottato un comportamento particolarmente violento e volgare nei confronti di un avversario. La società appellante ha dedotto che l'arbitro non ha rilevato nessuna irregolarità del Di Simone durante il gioco, adottando il provvedimento di espulsione nei suoi confronti solo dopo essere stato richiamato dal giudice di linea e, dal medesimo, erroneamente informato sull'accaduto. Ha concluso, quindi, per la riduzione della squalifica, con applicazione del minimo della sanzione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato e, segnatamente, dal rapporto del'A.A. si evince, infatti, che il Di Simone, non è stato sanzionato per un fallo di gioco, bensì per avere colpito con una testata un avversario (fortunatamente senza provocargli danni) a gioco fermo e, subito dopo, per averlo raggiunto al petto con un o sputo, episodi sinteticamente descritti nella motivazione dell'impugnata decisione ma adeguatamente valutati dal G.S. Da ciò consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in questa sede, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, specie in relazione allo sputo, sempre ritenuto da questa organo giudicante atto particolarmente riprovevole e vile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minore misura di € 78,00 e disponendo l’integrazione mediante addebito della residua somma di € 52,00.
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