COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DEL CALCIATORE GRIPPO VITO DELLO SPORTING CALVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO COME PUBBLICATA SUL CU N.33 DEL 06.11.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DEL CALCIATORE GRIPPO VITO DELLO SPORTING CALVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO COME PUBBLICATA SUL CU N.33 DEL 06.11.2013. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dal calciatore Grippo Vito della Società SPORTING CALVELLO avverso la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo, così come riportata nel C.U. n.33 del 06.12.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Letta la memoria dal calciatore Lenge Raffaele, tesserato per la Società SPORTING CALVELLO,depositata per ministero del proprio difensore, Avv. Marco Saraceno nel corso dell’audizione del 30/11/2013; Procedutosi all’audizione del DG; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come dall’esame del supplemento dal DG allegato al referto della gara di prima categoria disputatasi in data 2/12/2013 tra SPORTING CALVELLO e PESCOPAGANO 1926, non fosse stato, invero, possibile, in difetto di più circostanziate indicazioni, acquisire alcun elemento utile a certificare la natura del colpo dal DG patito e neppure ad individuare il responsabile del gesto dal GS sanzionato; Osservato non di meno come il DG in sede di audizione, resasi evidentemente necessaria al fine di tentare di superare e colmare le incongruenze dal referto emergenti, abbia, in realtà, ricostruito la dinamica degli eventi, senza essere stato in condizione di identificare quali ipotetici responsabili eventuali tesserati della Società SPORTING CALVELLO che, da quanto riportato negli atti ufficiali di gara, si erano limitati a seguirlo nel mentre raggiungeva il centro del campo al fine di far riprendere il gioco a seguito della segnatura della compagine avversaria; Accertato in conseguenza di quanto sopra argomentato, come alcuna conferma possa dirsi pervenuta in sede di audizione del DG riguardo alla natura e forza del colpo da quest’ultimo ricevuto che, per l’effetto, non può essere, in difetto di consapevole conferma, qualificata intenzionale; Ritenuto, ancora come una volta esclusa, in assenza di spunti diversamente valutabili, l’emergenza di una condotta violenta o comunque deliberatamente orientata a causare danno al DG, a nulla possa valere la dichiarazione del calciatore Lenge Raffaele, in sede di audizione acquisita; Considerato come la assunzione di responsabilità dal ripetuto Lenge Raffaele accollatasi in relazione agli eventi oggetto di verifica, in difetto di riscontrata intenzionalità e violenza della sua condotta, non possa essere qualificata sufficiente ai fini della irrogazione di eventuali sanzioni; Osservato quindi ed in forza delle attività istruttorie acquisite, come l’interpretazione dei fatti per cui è reclamo dal GS, necessariamente ed ovviamente, elaborata in ragione dei soli elementi documentali in suo possesso, non possa trovare conferma presso questa Commissione, innanzi alla quale, per vero, alcuna circostanza riconducibile ad una intenzionale condotta da parte di tesserati appartenenti alle Società contendenti possa dirsi emersa; Ritenuto in ragione di quanto in premessa più diffusamente rappresentato come questa Commissione non possa confernmare le irrogate sanzioni; P.Q.M. in riforma della decisione del GS assunte come da CU n. 33 del 06/11/2013: • revoca la squalifica irrogata al calciatore Grippo Vito Salvatore sino 31/12/2015; • revoca la sanzione di Euro 150,00 ai danni della SOCIETA’ SPORTING CALVELLO comminata per responsabilità oggettiva; • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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