COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 24.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.32 della Società F.C. AURORA REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 12.12.2013 (ammenda di € 450,00 e DIFFIDA,squalifica del calciatore FAVASULI Leo Antonio per OTTO gare, squalifica del calciatore LAGANA Demetrio per SEI gare, squalifica del calciatore POSTORINO Antonino per SEI gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 24.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.32 della Società F.C. AURORA REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 12.12.2013 (ammenda di € 450,00 e DIFFIDA,squalifica del calciatore FAVASULI Leo Antonio per OTTO gare, squalifica del calciatore LAGANA Demetrio per SEI gare, squalifica del calciatore POSTORINO Antonino per SEI gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte ai calciatori appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che possono essere ridotte; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce: -la squalifica al calciatore FAVASULI Leo a SEI gare effettive; -la squalifica al calciatore LAGANA Demetrio a QUATTRO gare effettive; -la squalifica al calciatore POSTORINO Antonino a QUATTRO gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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