COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 30.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 8/12/2013 GUARDAVALLE A.S.D. – ROCCELLA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 30.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 8/12/2013 GUARDAVALLE A.S.D. - ROCCELLA Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. nº 74 del 12.12.2013; letto il reclamo con il quale la società Roccella chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e in subordine la ripetizione della stessa lamentando che due propri giocatori, a causa dell'aggressione subita prima della gara all’interno dei propri spogliatoi, non sarebbero stati nelle condizioni di prendere parte alla gara e che, sebbene schierati, sarebbero stati condizionati dalle pesanti minacce subite prima di scendere in campo; Rilevato: che quanto denunciato dalla società reclamante in reclamo non trova riscontro sul referto dell’arbitro e degli assistenti arbitrali; che il commissario di campo riferisce sul proprio rapporto che, mentre si trovava in prossimità dello spogliatoio degli arbitri per le formalità di rito pre gara, ''avvertiva movimento nei pressi degli spogliatoi delle due squadre'' e, avvicinandosi per verificare cosa stesse accadendo, gli veniva comunicato che due persone si erano introdotte nello spogliatoio ospite e avevano spintonato i giocatori della società Roccella contrassegnati con il numero 5 e 6, allontanandosi subito dopo; che il commissario di campo riferisce, altresì, che subito dopo ''un individuo non identificato'' entrava negli spogliatoi e rivolgeva parole offensive e minacciose nei confronti dei citati due giocatori della società Roccella e rimproverava l'allenatore della stessa società; che subito dopo giungeva un dirigente della società Guardavalle, qualificatosi quale Taverniti Francesco, il quale afferrava per un braccio lo sconosciuto, lo allontanava fuori dal campo e rassicurava la squadra ospite; che a questo punto il commissario di campo, con l’ausilio delle forze dell’ordine presenti, provvedeva ad impedire l’accesso nell’area spogliatoio a qualsiasi persona per l’inizio della gara; considerato pertanto che, sulla base degli atti ufficiali, il comportamento dei sostenitori della squadra avversaria, non è stato tale da giustificare la richiesta della società reclamante; che, tuttavia, quanto denunciato in reclamo dalla società Roccella circa la presunta aggressione subita da due propri calciatori prima dell’inizio della gara merita un’ approfondita indagine da parte degli organi inquirenti; visto l’art. 18 del C.G.S. delibera 1) rigettare il reclamo proposto dalla società Roccella ed incamerarsi la relativa tassa; 2) infliggere alla società GUARDAVALLE A.S.D. l'ammenda di € 400,00. 3) omologare il risultato della gara acquisito in campo : GUARDAVALLE - ROCCELLA = 1 – 0; 4) trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto denunciato dalla società Roccella nel proprio reclamo in ordine alla presunta aggressione subita da due propri calciatori prima dell’inizio della gara.
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