COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 30.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 22/12/2013 POLISTENA – DELIESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 30.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 22/12/2013 POLISTENA - DELIESE Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 24 del p.t., a seguito della rete del vantaggio segnata dalla società Deliese, il Sig. Napoli Pasquale, dirigente della società Polistena, entrava abusivamente in campo e protestava "vibratamente" contro uno degli Assistenti Arbitrale; - che il citato dirigente, Sig. Napoli, alla notifica del provvedimento di allontanamento da parte dell'arbitro lo afferrava con la mano destra per il collo, gli stringeva forte la gola, tanto da provocargli una "sensazione di soffocamento", e gli rivolgeva parole di grave minaccia (faceva segno di alzarsi il cappotto dicendo "a vidi a pistola"); - che il Sig. Napoli Pasquale nell'abbandonare il campo di gioco, aggrediva il sopraddetto assistente arbitrale stringendogli la faccia e spintonandolo, tentava di colpirlo alla nuca; - che, a questo punto "una serie di calciatori" della società Polistena, fra i quali l'arbitro riconosceva De Masi Pietro, Tramontana Giuseppe e Napoli Francesco gli rivolgevano parole ingiuriose e minacciose, mentre Moscato Giuseppe lo afferrava dal braccio destro, lo strattonava e lo esortava ad annullare la rete; - che, contestualmente, circa venti sostenitori della società Polistena si aggrappavano alla rete di recinzione, la scuotevano "energicamente"e rivolgevano all'arbitro parole offensive e minacciose; - che l'arbitro, a questo punto, al fine di evitare più seri pregiudizi alla sua persona e a quella degli assistenti arbitrali ed in considerazione che qualora avesse potuto adottare i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei suddetti giocatori, la società Polistena sarebbe rimasta in campo con un numero di giocatori inferiore a quello consentito per proseguire la gara, decideva di continuare la stessa "solo pro-forma"; -che i giocatori Romeo Giuseppe e De Masi Pietro alla fine del primo tempo mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi, gli rivolgevano parole offensive e minacciose mentre Napoli Francesco al rientro in campo per la ripresa del gioco, gli rivolgeva parole di minaccia; - che l'arbitro nel corso del secondo tempo,al fine di evitare eventuali ulteriori incidenti, concludeva a favore della società Polistena un inesistente calcio di rigore e informava della decisione presa il capitano della società Deliese; che al 46º del secondo tempo il giocatore Federico Antonino (Deliese) non più in panchina, rientrava in campo in abiti borghesi e rivolgeva parole minacciose all'arbitro e al già citato assistente arbitrale; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento, oltre che per la diretta responsabilità del dirigente Napoli e dei giocatori De Masi Pietro, Tramontana Giuseppe, Napoli Francesco, Moscato Giuseppe e Romeo Giuseppe anche per la responsabilità oggettiva della società Polistena; visti gli artt. 17 punto 1 lettera b), 18 punto 1 lettera g) e 19 punto 1 lettera h) e punto 3 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società POLISTENA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) penalizzare la società POLISTENA di TRE punti in classifica; 3) squalificare il giocatore MOSCATO Giuseppe (Polistena) fino al 30.06.2014; 4) squalificare il giocatore DE MASI Pietro (Polistena) per OTTO giornate; 5) squalificare il giocatore NAPOLI Francesco (Polistena) per SETTE giornate; 6) squalificare i giocatori TRAMONTANA Giuseppe e ROMEO Giuseppe per QUATTRO giornate; 7) squalificare il giocatore FEDERICO Antonino (Deliese) per DUE giornate; 8) inibire il Sig. NAPOLI Pasquale (Polistena) fino al 27.12.2018 disponendo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.
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