COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 02.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri KRCIC Radoje, PETRIS Ezio, e delle Società A.S.D. LA DELIZIA e A.S. CALCETTO CLARK UDINE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 del 02.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri KRCIC Radoje, PETRIS Ezio, e delle Società A.S.D. LA DELIZIA e A.S. CALCETTO CLARK UDINE. Il deferimento: Con raccomandata 12 giugno 2013, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig KRCIC Radoje, calciatore tesserato per la società A.S. CALCETTO CLARK UDINE, per rispondere della violazione di cui all’art. 40 comma 4 delle N.O.I.F e agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per aver sottoscritto in data 30.03.2013 una richiesta di tesseramento a favore della società A.S.D. LA DELIZIA nonostante fosse già tesserato dal 27.09.2012 con la società A.S. CALCETTO CLARK UDINE. il sig PETRIS Ezio, Presidente della A.S.D. LA DELIZIA, della violazione di cui all’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F e agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore KRCIC Radoje e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il suo tesseramento. la società A.S.D. LA DELIZIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S, per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente Sig. PETRIS Ezio. la società A.S. CALCETTO CLARK UDINE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S, per le condotte riconducibili a carico del proprio tesserato. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 19 dicembre 2013, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig. PETRIS Ezio, per sé ed in rappresentanza della A.S.D. LA DELIZIA, e il Sig. Tirindelli Giancarlo, vice Presidente dell’ A.S. CALCETTO CLARK UDINE, giusta delega del Presidente che dimette. La A.S. CALCETTO CLARK UDINE aveva fatto pervenire tempestiva memoria scritta. Nel corso del dibattimento, innanzitutto il Sig. PETRIS sottolineava la ristrettezza dei tempi a disposizione delle società del Campionato Carnico al fine di iscrivere le società stesse al campionato e di completare le rose di giocatori con il tesseramento entro il 31 marzo. Nel caso di specie la società A.S.D. LA DELIZIA aveva già provveduto a tesserare altri giocatori della stessa nazionalità del KRCIC (Bosnia Erzegovina) e aveva tesserato lo stesso KRCIC nella convinzione, rivelatasi poi errata, che il tesseramento del KRCIC per la A.S. CALCETTO CLARK UDINE non avesse rilevanza ai fini del tesseramento per il Campionato Carnico. Il Sig. Tirindelli si richiamava alla memoria difensiva fatta pervenire dal Presidente, precisando che il giocatore KRCIC, regolarmente tesserato per l’A.S. CALCETTO CLARK UDINE, dopo aver giocato alcune partite del campionato di calcetto serie C1, non si era più presentato né agli allenamenti né alle competizioni, ed era stato successivamente svincolato alla fine del campionato. Le conclusioni. La Procura Federale ha chiesto: quanto a KRCIC Radoje: 2 giornate di squalifica; quanto a PETRIS Ezio, giorni 60 di inibizione; quanto a A.S.D. LA DELIZIA, euro 500 di ammenda; quanto a A.S. CALCETTO CLARK UDINE, euro 200 di ammenda I deferiti presenti hanno chiesto di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, rispettivamente in 40 (quaranta) giorni di inibizione per PETRIS Ezio ed € 333,00 (trecentotrentatre/00) di ammenda per la società A.S.D. LA DELIZIA ed € 133,00 (centotrentatre/00) di ammenda per la società A.S. CALCETTO CLARK UDINE. La motivazione La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica, nonostante le motivazioni addotte dai deferiti. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Congrua appare la squalifica richiesta dalla Procura Federale per il calciatore KRCIC. Atteso quanto sopra, la C.D.T., dispone - la squalifica del Sig. KRCIC Radoje per n. 2 (due) giornate. Inoltre, la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti che hanno richiesto di poter patteggiare la pena, e congrua la sanzione indicata; pertanto, con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei singoli richiedenti, visto l’art. 23 CGS, applica - al Sig . PETRIS Ezio l’inibizione per giorni 40 (quaranta) ; - alla società A.S.D. LA DELIZIA, l’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatre/00). - alla società A.S. CALCETTO CLARK UDINE, l’ammenda di € 133,00 (centotrentatre/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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