F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Sassuolo Calcio Srl), Società US SASSUOLO CALCIO Srl – (nota n. 2780/89 pf13-14/SP/pp del 3.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Sassuolo Calcio Srl), Società US SASSUOLO CALCIO Srl - (nota n. 2780/89 pf13-14/SP/pp del 3.12.2013). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 3 dicembre 2013 nei confronti di: - Carlo Rossi, Presidente e Legale rappresentante della US Sassuolo Calcio Srl per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, lett. A) punto 2) per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito del seguente documento: licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. relativa all’utilizzo in deroga dello Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia; - US Sassuolo Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Carlo Rossi e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Carlo Rossi e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Carlo Rossi, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società US Sassuolo Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 13.333,00 (€ tredicimilatrecentotrentatre)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Carlo Rossi ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per la Società US Sassuolo Calcio Srl ammenda di € 13.333,00 (€ tredicimilatrecentotrentatre). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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