F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014 (129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DINELLI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl – (nota n. 2962/298 pf 13- 14/SP/blp del 11.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014
(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DINELLI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl - (nota n. 2962/298 pf 13- 14/SP/blp del 11.12.2013).
Con atto dell’11 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Dinelli Stefano, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Esperia Viareggio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al CU 168/A del 7 maggio 2013, titolo I), par I), lett. O), punto 8) e all’art. 85, lettera C), paragrafi VI) e VII) delle NOIF, per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute IRPEF e contributi INPS dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse; e la Società FC Esperia Viareggio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore. Il Dinelli in proprio e quale Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl ha presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia.
Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda per il Dinelli e di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda per la Società FC Esperia Viareggio. Osserva la Commissione che con nota del 26 novembre 2013 la Co.Vi.So.C., ha riscontrato che la Società FC Esperia Viareggio Srl nel periodo luglio-agosto 2013, ha utilizzato il conto corrente bancario (n. IT23R0872624800000000103190 presso la Banca Credito Cooperativo - Agenzia di Vìareggio) dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute IRPEF e contributi INPS dovuti ai propri tesserati (come stabilito dal C.U. 168/A del 7 maggio 2013, titolo I), par. I), lett. D), punto 8) in sede di ammissione ai Campionati Professionistici 2013/2014 e dall'art. 85, lettera C), paragrafi Vi) e Vii) delle NOIF) per finalità diverse, cosi come rilevato dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A, incaricata dalla FIGC per l’effettuazione dei controlli. Detta condotta integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 168/A del 7 maggio 2013, titolo I), par. I), lett D), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi VI) e VII) delle NOIF Tale comportamento, che consiste in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società FC Esperia Viareggio Srl é ascrivibile a Dinelli Stefano, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore delta Società FC Esperia Viareggio Srl in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società FC Esperia Viareggio Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. L’entità degli illeciti suddetti induce a determinare la sanzione nella misura indicata in dispositivo anche sulla base di quanto statuito in occasione di precedenti analoghi. P.Q.M. La Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed irroga a Dinelli Stefano la sanzione di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda ed alla Società FC Esperia Viareggio Srl la sanzione di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda.
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