F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANOLO PATALANO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl – (nota n. 2996/296 pf 13-14/SP/blp del 13.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANOLO PATALANO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl - (nota n. 2996/296 pf 13-14/SP/blp del 13.12.2013). Con atto del 13 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: Manolo Patalano, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società SEF Torres 1903 Srl per rispondere della violazione di cui all'art 1. comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VII) delle NOIF, per aver effettuato il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di agosto 2013 utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede dì ammissione al campionato di competenza; e la Società SEF Torres 1903 Srl a titolo dì responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma I, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore. Il Patalano in proprio e quale Legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl ha presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia. All’inizio della riunione odierna il Sig. Manolo Patalano e la Società SEF Torres 1903 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. il Sig. Manolo Patalano e la Società SEF Torres 1903 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Manolo Patalano, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00); pena base per la Società SEF Torres 1903 Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ex art. 23 CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Manolo Patalano ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00); - per la Società SEF Torres 1903 Srl ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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