F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO TATÓ (Presidente e Legale rappresentante della Società Barletta Calcio Srl), Società BARLETTA CALCIO Srl – (nota n. 2990/297 pf13-14/SP/pp del 13.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 09 Gennaio 2014
(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO TATÓ (Presidente e Legale rappresentante della Società Barletta Calcio Srl), Società BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 2990/297 pf13-14/SP/pp del 13.12.2013).
Con atto del 13 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Tatò Roberto, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Barletta Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1. comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VI delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede dì ammissione al campionato dì competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato; e la Società Barletta Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro-tempore. I deferiti hanno presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia deducendo, in particolare che il comportamento contestato non configurerebbe la violazione di cui al deferimento in quanto comunque il pagamento in questione non si riferirebbe ad emolumenti a tesserati. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda per il Tatò e di € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda per la Società Barletta Calcio Srl. Osserva la Commissione che con nota del 26 novembre 2013 la Co.Vi.So.C. ha comunicato che nella riunione del 25 novembre 2013, ha esaminato il report della Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, ed ha riscontrato che la Società Barletta Calcio Srl ha provveduto ai pagamento dell'incentivo all'esodo dovuto al tesserato Giacomo Zappacosta utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art 85, lett. C), paragrafo VI delle NOIF. In particolare, è emerso che la Società ha corrisposto al suddetto tesserato l'importo di € 43.308,09 mediante assegno circolare addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario. Le deduzioni svolte dai deferiti con la memoria difensiva non sono fondate. In particolare va affermato che l’incentivo all’esodo a cui si riferisce il pagamento in questione, è certamente equiparabile ad un emolumento riguardando pur sempre ad una somma erogata in funzione della prestazione svolta. Anche il pagamento a mezzo assegno circolare non corrisponde a quanto previsto dalla normativa federale, anche se può essere considerata una violazione formale. Detta condotta integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), punto VI) delle NOIF. Tale comportamento, che consiste nella violazione di obblighi positivi posti a carico della Società Barletta Calcio Srl, é ascrivibile a Tatò Roberto, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Barletta Calcio Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società.
Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società Barletta Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.
Nel determinare la sanzione la Commissione disciplinare, assumendo a parametro quanto statuito in occasione di precedenti analoghi, ritiene però di dover considerare la natura meramente formale dell’infrazione contestata e l’insussistenza di conseguenze pregiudizievoli in ordine alla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Società Barletta. P.Q.M. La Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed irroga a Tatò Roberto la sanzione di € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda ed alla Società Barletta Calcio Srl la sanzione di € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda.
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