COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 08.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA INVICTA MT – PGS DON BOSCO
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 08.01.2014
Delibera del Giudice Sportivo
GARA INVICTA MT – PGS DON BOSCO
A scioglimento della riserva di cui al CU n. 52 del 27.12.2013;
Il Giudice Sportivo,
Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto);
Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla società PGS Don Bosco per la mancata disputa della gara in oggetto, adducendo la sussistenza della causa di forza maggiore, imputabile ad un'avaria del mezzo che trasportava la squadra;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che il D.G., dopo aver osservato i tempi di attesa, indicava nel referto di gara che la stessa non era stata effettuata per assenza della squadra ospite;
Verificato che, durante il tragitto, in seguito all’avaria del mezzo che trasportava la squadra, i dirigenti della PGS Don Bosco provvedevano a contattare un’officina meccanica, il cui titolare giunto sul posto, riscontrava un guasto non riparabile in tempi brevi, come da ricevuta dell’officina meccanica allegata a reclamo;
Costatato che il Dirigente accompagnatore del PGS Don Bosco provvedeva tempestivamente a contattare i dirigenti dell’Invicta MT comunicandogli la difficoltà sopraggiunta e che quest’ultimi in osservanza dei principi di lealtà e correttezza si dichiaravano da subito disponibili ad individuare una data utile per l’eventuale recupero della gara;
Ritenuto che, nonostante l'inutile ma tempestivo adoperarsi della società reclamante al fine di porre rimedio all'avaria del mezzo, la squadra non era in grado di raggiungere in tempo utile il campo designato per la disputa della gara;
Atteso che, nel caso di specie, si ravvisa la sussistenza della "causa di forza maggiore", ai sensi dell'art.55 delle N.O.I.F.;
P.Q.M
• accoglie il reclamo presentato dalla società PGS Don Bosco e, per gli effetti, dispone la ripetizione della gara, rimettendo gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per i provvedimenti di competenza;
• dispone la restituzione della tassa reclamo.
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