COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.22 del Sig.BARILARI Sergio (tesserato della Società A.S.D. San Costantino Calabro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 21.11.2013 (squalifica fino al 30/6/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.22 del Sig.BARILARI Sergio (tesserato della Società A.S.D. San Costantino Calabro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 21.11.2013 (squalifica fino al 30/6/2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante assistito dal suo legale e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA il reclamante impugna la squalifica irrogatagli in primo grado per aver colpito l’arbitro con un violento calcio alla coscia sinistra provocandogli una contusione come da certificato medico in atti. Il reclamante sostiene che le circostanze in cui l’episodio si sarebbe verificato, avrebbe indotto in errore l’arbitro. Invero il Barilari, sostituito nel corso della gara, sarebbe entrato in campo al momento dei disordini scoppiati al 35’ del secondo tempo per difendere l’arbitro ed anche il padre presente sul campo di gioco dal tentativo di aggressione. L’arbitro, convocato a chiarimenti nella seduta del 10 gennaio 2014, ha ribadito di avere assoluta certezza dei fatti riportati in rapporto. Il Direttore di gara ha rimarcato di aver riconosciuto il Barilari anche perché al momento dell’aggressione indossava ancora i calzoncini di gara che recavano stampigliato il numero 5 in colore giallo. Ha inoltre riferito che dopo averlo colpito è stato allontanato a spintoni dal capitano che lo ha aiutato a guadagnare gli spogliatoi. Appare, tuttavia, conforme a giustizia, tenuto conto degli esiti dell’istruttoria anche documentale relativa agli atti arbitrali, ridurre la sanzione fino a tutto il 31 dicembre 2014. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al Sig. BARILARI Sergio a tutto il 31 DICEMBRE 2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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