COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.34 della Società A.S.D. CAMPIONI avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 81 del 24.12.2013 (annullamento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti – Campioni dell’8.12.2013 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti della società Geppino Netti).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.34 della Società A.S.D. CAMPIONI avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 81 del 24.12.2013 (annullamento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti – Campioni dell’8.12.2013 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti della società Geppino Netti). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera con cui la Commissione Disciplinare Territoriale ha disposto l’annullamento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti – Campioni dell’8.12.2013 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti della società Geppino Netti. Il ricorso è palesemente inammissibile non potendosi impugnare un reclamo della Commissione Disciplinare Territoriale davanti allo stesso organismo che, tra l’altro, è Organo di secondo e ultimo grado di giudizio nella materia di cui si controverte (art. 44 C.G.S.). P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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