COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.37 della società A.S.D. DON BOSCO JACURSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 19.12.2013 (squalifica calciatore CORDUA Massimiliano fino al 14/4/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.37 della società A.S.D. DON BOSCO JACURSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 19.12.2013 (squalifica calciatore CORDUA Massimiliano fino al 14/4/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del calciatore Cordua Massimiliano per i fatti ascritti (comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro al quale ha cercato più volte di avvicinarsi, trattenuto dai compagni che lo hanno bloccato anche quando ha cercato di scagliare una pietra contro l’autovettura del direttore di gara), negando con decisione che il Cordua si sia reso responsabile dei fatti addebitategli. I fatti per come narrati dal direttore di gara non possono essere, difatti, posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata. Va, tuttavia, rappresentato come gli stessi, per come narrati in rapporto, non integrino gli estremi del tentativo di aggressione né delle minacce per cui la sanzione va rimodulata riducendola a tutto il 31 gennaio 2014. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione a tutto il 31 GENNAIO 2014 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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