COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.38 della Società U.S.D. CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.27 del 12.12.2013 (squalifica del calciatore OLIVADESE Gabriele fino al 14/5/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.38 della Società U.S.D. CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.27 del 12.12.2013 (squalifica del calciatore OLIVADESE Gabriele fino al 14/5/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, quanto segue: - l’arbitro della gara A.Q. Real Fondo Gesù – U.S.D. Carrao del 17.11.2013, nel rapporto a sua firma, ha dichiarato che a fine gara, negli spogliatoi, un calciatore della U.S.D. Carrao, non riconosciuto “per la confusione venutasi a creare in quel momento”, gli tirava contro con violenza una scarpa da calcio, senza colpirlo; - il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato il capitano della società Carrao, Murfone Maurizio, fino al 14/05/2014, in base al disposto di cui all’art.3, comma 2, del C.G.S. (C.U. n.22 del 21/11/2013 della Delegazione Provinciale di Crotone); - avverso la suddetta decisione, la U.S.D. Carrao ha proposto reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, indicando quale effettivo responsabile del gesto in questione il proprio calciatore Olivadese Gabriele e chiedendo la consequenziale revoca della squalifica irrogata al Murfone; - l’adita Commissione, alla luce della suddetta dichiarazione, ha proceduto, ai sensi dell’art.3, I cpv., del C.G.S., alla revoca della squalifica inflitta al capitano Murfone Maurizio, disponendo, contestualmente, la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Olivadese Gabriele (C.U. n.73 dell’11/12/2013 del Comitato Regionale Calabria e C.U. n.27 del 12/12/2013 della Delegazione Provinciale di Crotone); - il Giudice di prime cure, prendendo atto della predetta decisione, ha squalificato il calciatore Olivadese Gabriele fino al 14/05/2014 (C.U. n.27 del 12/12/2013 della Delegazione Provinciale di Crotone). La U.S.D. Carrao ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo una riduzione della sanzione e sostenendo che Olivadese avrebbe “istintivamente” lanciato una scarpa “non all’indirizzo dell’arbitro, ma alla rinfusa”. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver ribadito il valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S.), ritiene di dover ridurre la sanzione irrogata in primo grado; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, dispone di: ridurre la squalifica inflitta al calciatore OLIVADESE Gabriele fino a tutto il 31 MARZO 2014; accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it