COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Cogollo Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 36 dell’11/12/2013 –– Squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Crestanello Fabio – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C 2

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Cogollo Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 36 dell’11/12/2013 –– Squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Crestanello Fabio – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C 2 La Società A.S.D. Cogollo Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 36 dell’11/12/2013 con la quale infliggeva la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Crestanello Fabio : “una giornata per l’espulsione, due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro e una giornata per essere entrato a fine gara sul terreno di gioco protestando”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Cogollo Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, che appare congrua rispetto all’infrazione addebitata al calciatore Crestanello e agli avvenimenti riportati dettagliatamente dall’arbitro nel rapporto di gara; tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Cogollo Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Crestanello Fabio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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