COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.C.D. Sitland Rivereel Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 –– Squalifica per tre giornate calciatore Lanaro Igor – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C 2

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.C.D. Sitland Rivereel Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 –– Squalifica per tre giornate calciatore Lanaro Igor – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C 2 La Società U.C.D. Sitland Rivereel ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 38 del 18/12/2013 con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Lanaro Igor : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Sitland Rivereel; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la delibera dell’Organo Disciplinare di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti acclarati e addebitati al calciatore Lanaro; constatato che non sono emersi elementi atti a modificare la decisione impugnata; considerato che il rapporto arbitrale, ai sensi dell’art. 35,1,1, del C.G.S. riveste prova privilegiata per quanto avvenuto nel campo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Sitland Rivereel - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Lanaro Igor; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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