COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica allenatore Mantoan Alessandro fino al 27/1/2014 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Papozze 2009
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica
allenatore Mantoan Alessandro fino al 27/1/2014 – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Papozze 2009 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 38 dell’18/12/2013 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica a carico
dell’allenatore Mantoan Alessandro fino al 27/01/2014 così motivata :
“nell'applicare la sanzione all'allenatore della società Papozze, Mantoan Alessandro, per intemperanze
durante la partita, é emerso che lo stesso non é tesserato con la società Papozze 2009, la quale, quindi, ha
determinato l'ingresso in campo di persona non autorizzata e impiegato tecnico non legittimato”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Papozze 2009;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
preso atto che il provvedimento sanzionatorio é stato determinato principalmente dal fatto che il Sig.
Mantoan Alessandro, non è risultato tesserato per la corrente stagione sportiva 2013/14, contravvenendo
così alle disposizioni federali vigenti di impiego e tesseramento dei tecnici;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Papozze 2009;
- di confermare la squalifica fino al 27/1/2014 a carico dell’allenatore Mantoan Alessandro;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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