COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso C.S. Marocco A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 28 del 18/12/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Stevanato Manuel – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso C.S. Marocco A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 28 del 18/12/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Stevanato Manuel – Campionato Juniores Provinciale La Società C.S. Marocco A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 28 del 18/12/2013, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Stevanato Manuel : “una per espulsione e quattro perché all’atto del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e denigratorie, indi dall’esterno del terreno di gioco reiterava proteste e proferiva minaccia”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Marocco; esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerato che il rapporto di gara, ai sensi dell’art. 35.1.1.C.G.S. costituisce fonte di prova privilegiata per quanto accade nel campo di gioco; rilevato, peraltro, che il comportamento descritto dall’arbitro non pare integrare un atteggiamento minaccioso, quanto piuttosto essere la reiterazione delle espressioni offensive e denigratorie già pronunciate; ritenuto, allora più consono ai fatti ridimensionare la sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Marocco - di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Stevanato Manuel. La tassa reclamo non é stata versata.
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