COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Saccafisola Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 25 del 18/12/2013 – delibera recupero della gara Saccafisola – Marcon del 14/12/2013 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Pol. Saccafisola
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 25 del
18/12/2013 – delibera recupero della gara Saccafisola – Marcon del 14/12/2013 – Campionato Juniores
Provinciale
La Società Pol. Saccafisola ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 25 del 18/12/2013 con la quale infliggeva deliberava il
recupero della gara Saccafisola – Marcon in programma del 14/12/2013 per i seguenti motivi :
“la gara emarginata non si è disputata perchè la Soc. Calcio Marcon non ha potuto recarsi a destinazione a
causa della
"guerriglia urbana" verificatasi dalle 14 alle 17 di Sabato 14/12/2013 che ha impedito la circolazione normale
dei mezzi
pubblici a Piazzale Roma-Venezia. Considerata la gravità dei fatti accaduti, ampiamente documentata da
tutti i "media",
questo Giudice ritiene di considerare la partita "Non disputata per causa di forza maggiore."
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Saccafisola;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Marcon;
atteso che non risulta dimostrato in alcun modo l’impossibilità di raggiungere il campo di gioco di Saccarisola
da parte della Società Marcon;
rilevato, peraltro, la presenza del direttore di gara sul campo di Saccafisola all’ora prestabilita per la disputa
della partita, proveniente da Mestre;
constatato, inoltre, che si sono regolarmente disputate altre partite in calendario nella stessa giornata in isole
limitrofe alla città di Venezia (Lido di Venezia);
alla luce di quanto sopra, la C.D.T. ritiene di accogliere il ricorso proposto dalla Società Saccafisola e di
applicare a carico della Società Marcon il disposto di cui all’art. 17/1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere il ricorso presentato dalla Società Saccafisola;
- di comminare a carico della Società Marcon la sanzione sportiva della perdita della gara a carico, ai sensi
dell’art. 17, comma 1 del C.G.S. e conseguentemente, di omologare la stessa con il punteggio favorevole
alla Società Saccafisola c.s. : Saccafisola – Marcon 3-0.
La tassa reclamo non é stata versata.
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