COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S.D. Eurocalcio 2007 A.R.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica fino al 12/3/2014 giocatore Dudahb Driss – Campionato Allievi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S.D. Eurocalcio 2007 A.R.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica fino al 12/3/2014 giocatore Dudahb Driss - Campionato Allievi Regionale La Società S.S.D. Eurocalcio 2007 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 38 del 18/12/2013 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica sino al 12/3/2014 a carico del calciatore Dudahb Driss : “rilevato dal rapporto arbitrale e dal successivo supplemento che al termine del primo tempo, prima del rientro negli spogliatoi, il Giocatore Aoudahb Driss calciava volontariamente e con violenza il pallone contro l'Arbitro colpendolo alla schiena nella zona reni, con conseguente espulsione, che comunque non impediva all'Arbitro di proseguire nella direzione della gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Eurocalcio 2007 A.r.l.; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della società ricorrente insieme al giocatore Dudahb Driss; constatato che la descrizione dei fatti così come dettagliatamente riportata dall’arbitro, nel proprio rapporto, fa ritenere che l’atto del calciatore Aoudahb Driss sia stato certamente volontario e diretto a colpire l’arbitro stesso; valutata la sanzione assunta in primo grado, la C.D.T. ritiene più congrua, comunque, rispetto agli accadimenti, infliggere la squalifica sino al 28/2/2014 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Eurocalcio 2007; - di ridurre al 28/2/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Dudahb Driss. La tassa reclamo non é stata versata.
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