F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DJURIC MILAN SEGUITO GARA JUVE STABIA/TRAPANI DEL 23.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DJURIC MILAN SEGUITO GARA JUVE STABIA/TRAPANI DEL 23.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juve Stabia/Trapani, disputato in data 23 novembre 2013 e valevole per il campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Milan Djuric la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per aver, “al 42° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito con una manata al volto un avversario”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Trapani Calcio S.r.l., la quale sostiene che la condotta del Sig. Djuric sarebbe stata totalmente istintiva, in quanto tenuta nell’ambito di un’azione e di un movimento di gioco volto a liberarsi dalla stretta dell’avversario, priva, pertanto, di un intento lesivo. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 6 dicembre 2013, per la Società, nessuno è comparso. La Corte, esaminati gli atti e valutata la dinamica del contrasto tra il calciatore del Trapani ed il suo avversario, rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Djuric, avendo avuto luogo nell’ambito di un’azione di gioco, non può essere ritenuta come atto violento, ma deve essere considerata quale comportamento gravemente antisportivo e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Djuric Milan a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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