COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del calciatore Grigore PLAMADEALA

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del calciatore Grigore PLAMADEALA Il Sostituto Procuratore Federale, con atto del 27/11/2013 ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione Disciplinare : il calciatore Grigore PLAMADEALA “per rispondere delle violazioni di cui agli articoli n. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle Norme Organizzative Interne Federali, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la Società A.S.D. Audace Calcio senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento (unito alla presente)”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione della udienza. Nell’udienza del 14/1/2014 sono risultati presenti : il Sig. Grigore PLAMADEALA Calciatore, assistito dal Sig. Matteo Biroli (Presidente Audace Calcio) Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentito il soggetto deferito presente alla riunione del 14/1/2014, lo stesso ha dichiarato di aderire alla proposta comunicata dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzione ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura: a carico del calciatore Grigore PLAMADEALA : squalifica per un mese con decorrenza dal primo tesseramento valido presso Società della F.I.G.C. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo come sopra esposto, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare : a carico del calciatore Grigore PLAMADEALA squalifica per un mese Il su citato provvedimento avrà decorrenza dal primo tesseramento valido presso Società della F.I.G.C. Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 27 Gennaio 2014
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