DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09.01.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 30/11/2013 CITTA DI GIULIANOVA 1924 – SAN SEVERO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09.01.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 30/11/2013 CITTA DI GIULIANOVA 1924 - SAN SEVERO Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società U.S.D. SAN SEVERO, con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore sig. Ciafardoni Angelo nato il 3/10/1996 il quale è da ritenersi irregolare, in quanto non avrebbe scontato validamente la squalifica nella gara del 16/11/2013 tra l'A.S.D. CITTA DI GIULIANOVA 1924 e l'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. A sostegno del reclamo la società U.S.D. SAN SEVERO deduce in punto di diritto la violazione di cui all'art.22 CGS n.4 nella parte in cui stabilisce che "…le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali…" Tanto premesso il reclamo è infondato: - dagli accertamenti eseguiti da questo Giudice Sportivo, considerato che la partita in questione è stata disputata nell'ambito del Campionato Nazionale Juniores e ritenuto che per detto campionato si applica il C.U. n.1 del 1° luglio 2013 laddove prevede nel punto N) che il Dipartimento Interregionale può iscrivere al Campionato Nazionale Juniores, previo parere della Lega di competenza, squadre di società partecipanti ai campionati professionistici di Serie A, B, 1a e 2a Divisione della Lega Pro che ne facciano richiesta - solo come fuori classifica; - considerato che la gara A.S.D. CITTA DI GIULIANOVA 1924 - ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A è stata regolarmente disputata ed ha prodotto effetti ai fini della classifica. P.Q.M. 1) rigetta il reclamo proposto dalla società U.S.D. SAN SEVERO; 2) convalida il risultato della gara A.S.D. CITTA DI GIULIANOVA 1924 - U.S.D. SAN SEVERO conclusasi con il punteggio 2-1; 3) dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante.
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