DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 16/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SULMONA CALCIO 1921 – MATELICA CALCIO A.S.D.

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 16/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SULMONA CALCIO 1921 - MATELICA CALCIO A.S.D. Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S. MATELICA CALCIO A.S.D., con il quale si chiede che venga inflitta alla A.S.D. SULMONA CALCIO la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 17, comma 1, CGS, ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima; - lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. SULMONA CALCIO, che evidenziano come il mancato svolgimento della gara sia da ricondurre esclusivamente alla presenza di una lastra di ghiaccio su una parte del campo di gioco; - rilevato come sia circostanza pacifica e non contestata che il terreno di gioco si presentava sgombero dalla neve per più del 99% e che il direttore di gara lo abbia ritenuto impraticabile esclusivamente in quanto "la porzione di campo compresa tra la linea di area di rigore e la linea di porta era ricoperta da una coltre di ghiaccio più o meno spessa a seconda della zona";- rilevato che la resistente A.S.D. SULMONA CALCIO afferma di essersi prontamente adoperata, sin dal mattino, impegnando i propri dirigenti (con pale, picconi e fiamma ossidrica) nel tentativo di rimuovere lo strato di ghiaccio e rendere praticabile il terreno di gioco, e che tale circostanza è confermata dall'arbitro nell'allegato al referto della gara in epigrafe, ove precisa che tali tentativi "si sono protratti anche durante i canonici 45' di attesa" antecedenti la decisione di rinviare lo svolgimento della gara; - rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla S.S. MATELICA CALCIO A.S.D. non risultano in alcun modo provate,inclusa l'affermazione secondo cui "è chiaro" che la lastra di ghiaccio che ha reso impossibile il regolare svolgimento della gara originava da "neve caduta almeno tre settimane prima, mai rimossa", la quale appare, invero, poco plausibile considerato che dalla documentazione allegata risulta che le temperature minime registrate presso il territorio di Sulmona, nei giorni antecedenti allo svolgimento della gara hanno raggiunto anche i tre gradi al di sotto dello zero termico e, in particolare, nella notte compresa tra il 21 ed il 22 dicembre la temperatura minima registrata è stata di zero gradi centigradi. - rilevato che il reclamo si palesa infondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile al fatto certo e non contestato della presenza di un'ampia e rilevante zona di campo ghiacciato e tale evento non è imputabile alla squadra ospitante, costituendo causa di forza maggiore; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.
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