DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 15.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo CALCIO – PORTOTORRES
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°74 del 15.01.2014
Delibera del Giudice Sportivo
CALCIO - PORTOTORRES
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. SELARGIUS CALCIO con il quale si richiede che venga inflitta alla A.C. PORTOTORRES la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Floris Fabio, schierato con il n. 2 dall' A.C. PORTOTORRES nell'ambito della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta società;
- lette le controdeduzioni inviate dalla U A.C. PORTOTORRES, con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma il regolare tesseramento del calciatore FlorisFabio per la stagione sportiva 2013-14;
- letta la dichiarazione del 17 dicembre 2012 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che "il calciatore Floris Fabio, nato il 15-2-1996, risulta essere tesserato per la società A.C. PORTOTORRES, dal 17-8-2013"
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3-3;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. SELARGIUS