COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA A.C. MATHEOLA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PONTRANDOLFO FEDELE PUBBLICATA CON IL C.U. N.52 DEL 27.12.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA A.C. MATHEOLA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PONTRANDOLFO FEDELE PUBBLICATA CON IL C.U. N.52 DEL 27.12.2013. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società A.C. MATHEOLA avverso la squalifica per n.3 (tre) giornate inflitte dal G.S. al calciatore PONTRANDOLFO FEDELEIA e riportata sul CU n.52 del 27.12.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali emerge, di converso, come il calciatore suindicato abbia posto in essere una condotta violenta nei confronti di un avversario; Si precisa, inoltre, come la Società reclamante, relativamente al caso de quo non abbia fatto esplicita richiesta di audizione; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.52 del 27.12.2013; • dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it