COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASTELSARACENO AVVERSO DECISIONE G.S. RIPORTATA SUL CU N.20 DEL 27.11.2013 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI ALCUNI CALCIATORI UTILIZZATI NELLA GARA REAL CASTELSARACENO – PRO LOCO SPINOSO DEL 10/11/2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASTELSARACENO AVVERSO DECISIONE G.S. RIPORTATA SUL CU N.20 DEL 27.11.2013 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI ALCUNI CALCIATORI UTILIZZATI NELLA GARA REAL CASTELSARACENO – PRO LOCO SPINOSO DEL 10/11/2013. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società REAL CASTELSARACENO, avverso le decisione assunte dal G.S. in merito alla presunta posizione irregolare di alcuni calciatori schierati dalla Real Castelsaraceno alla gara del 10/11/2013 tra la Real Castelsaraceno e la Pro Loco Spinoso; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Considerato che le vigenti disposizioni in materia, riportate nel CU n.1 lett.b) del settore giovanile e scolastico, stabiliscono che nelle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto il 14° anno di età e che, anteriormente, al 1° gennaio dell’anno in cui ha avuto inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 16° anno di età; Accertato che i calciatori Infantino Alexander, De Leo Giovanni e Giovinazzo Giuseppe schierati dalla Real Castelsaraceno hanno partecipato alla suddetta gara senza averne titolo; Visto l’art.17, comma 1 e 5 del CGS; P.Q.M. • respinge il proposto reclamo, confermando le decisioni del G.S., così come riportate nel CU n. 20 del 10/11/2013; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it