COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA CASTELLUCCIO – PERTICARA DEL 22.12.13

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA CASTELLUCCIO – PERTICARA DEL 22.12.13 Il Giudice Sportivo A scioglimento della riserva di cui al CU n. 52 del 27.12.2013; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Preso atto del reclamo ritualmente proposto dal Castelluccio per l’irregolarità della gara; Osservato che le richieste di prove testimoniali avanzate dalla società reclamante dinanzi a questo Organo Giudicante sono da considerarsi inammissibili; Considerato che il D.G., in fase di riconoscimento pre-gara delle due squadre, ammetteva in distinta il calciatore di riserva ritardatario del Castelluccio indicato al n. 14 come Lecce Walter nato il 14.08.1995; Atteso che in tema di identificazione dei calciatori, l’articolo 71 delle N.O.I.F., nonché la regola 3 del giuoco del calcio recitano che l’Arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a)attraverso la propria conoscenza personale; b)mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti; c)mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un notaio; d)mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle leghe, dal settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati; Constatato che la regola n.3 del giuoco del calcio in tema di calciatori ritardatari o rientranti precisa che i calciatori di riserva ritardatari, purché già iscritti nell’elenco di gara prima dell’inizio della stessa, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa loro identificazione da parte dell’arbitro; Verificato dal supplemento di rapporto che il D.G. pur avendo ammesso in distinta il calciatore di riserva ritardatario dello US Castelluccio non gli consentiva l’ingresso in campo in quanto sprovvisto di un valido documento di identificazione in base alle modalità precitate dall’articolo 71 delle N.O.I.F.; Ritenuto pertanto, che la decisione assunta dal D.G. ha determinato lo svolgimento regolare della gara; P.Q.M. delibera • di respingere il reclamo proposto dallo US Castelluccio; • di confermare il risultato acquisito sul campo con il seguente punteggio: US Castelluccio – Perticara 0-4; • di incamerare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it