COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. New Team Calcio a 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 Omologazione gara New Team-Lions Chioggiasottomarina del 23/11/2013 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. New Team Calcio a 5
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 Omologazione gara
New Team-Lions Chioggiasottomarina del 23/11/2013 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato Juniores Regionale
La Società A.S.D. New Team Calcio a 5 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
e pubblicata nel Comunicato n. 38 del 18/12/2013 con la quale omologava la gara in epigrafe, secondo le
seguenti motivazioni :
“La società New Team Calcio A 5 ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara del 23.11.2013 contro
A.S.D. Lions Club Sottomarina, per posizione irregolare di giocatore Romano Francesco, tredicesimo in lista,
quindi soprannumerario.
Sono pervenute contro deduzioni da parte della società reclamata, che ha attribuito all'arbitro l'ammissione nel
terreno di gioco del giovane (anni 13), unico spettatore isolato nelle tribune.
La tesi é stata confermata dall'A.E. con supplemento di rapporto, il quale ha non solo attestato che Romano
Francesco non ha partecipato alla partita, ma che era abbigliato normalmente, per ciò incompatibilmente con
un possibile ingresso in campo, aggiungendo che l'inserimento in lista é di suo pugno, non avendo trovato
spazio sufficiente in altro luogo della lista per poterlo ammettere nel terreno di gioco.
Si tratta, all'evidenza, di un errore del direttore di gara, che non poteva assumere iniziative del genere. Si
tratta, però, d'irregolarità che non ha influito sul risultato acquisito sul campo.
Va, in ogni caso, stigmatizzato il comportamento della società reclamante, che ha usato l'espediente poco
encomiabile e all'evidenza infondato, per guadagnare una vittoria, non conseguita in campo, non potendo
esserle sfuggita la reale situazione dei fatti. Comportamento che va stigmatizzato come antisportivo, ai sensi
dell'art. 1 C.G.S.
P.Q.M. il G.S. delibera: di omologare il risultato ottenuto sul campo New Team - Lions 5-7; di rigettare il
reclamo proposto dla New Team; di applicare alla società New Team la sanzione dell'ammenda di € 100,00”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società New Team Calcio a 5;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
rilevato che dalla stessa e in particolare dal supplemento di rapporto reso dall’arbitro, oltre che dai
documenti allegati alle controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Lions Chioggiasottomarina, risulta
specifico che tale Romano Francesco non era inserito nella lista di detta Società quale calciatore, né ha in
alcun modo partecipato alla gara oggi presa in esame;
condivise altresì le motivazioni poste dal Giudice Sportivo a fondamento della sanzione pecuniaria applicata alla Società New Team
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società New Team Calcio a 5;
- di confermare la validità della gara in oggetto e di omologare la stessa con il risultato acquisito in campo
c.s.: New Team – Lions Chioggiasottomarina 5 – 7;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società New Team Calcio a 5 e di
confermare l’addebito della tassa del reclamo di prima istanza;
-di disporre l’addebito della tassa reclamo proposto alla C.D.T., non versata.
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