COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 23.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di: Vincenzo CARAVETTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Soc. “A.S.D. New Accademy San Giorgio”; – Domenico FERRARO, all’epoca dei fatti dirigente della Società “Pol. D. Olympic Acri”; – la Società “POL.D.OLYMPIC ACRI” per rispondere: – il primo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art 1, comma 1. C.G.S. e art. 46, comma 6, C.G.S., per aver disputato il 16 marzo 2013 la gara “Pol. D. Olympic Acri — A.S. Europa valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali senza averne titolo perché tesserato con altra società e precisamente con la società “A.S.D. New Accademy San Giorgio”; – il secondo della violazione dei principi di lealtà, correttezza a probità di cui all’ art 1, comma 1, C.G.S., e art. 61, comma 5, N.O.I.F. per aver sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Pol. D. Olympic Acri, in occasione dell’incontro “Pol. D. Olympic Acri — A.S. Europa del 16.03.2013 Campionato Giovanissimi Provinciali, la distinta di gara, attestando che tutti i partecipanti per la sua società, ivi compreso il Caravetta, erano regolarmente tesserati e potevano conseguentemente prendere parte all’incontro stesso; – la Società “ Pol. D. Olympic Acri “ a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Dirigente Domenico Ferraro e al calciatore Vincenzo Caravetta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S e della violazione ai sensi dell’art. 46, comma 6, per la partecipazione alla gara Pol. D. Olympic Acri – A.S. Europa del 16.3.2013 del predetto Vincenzo Caravetta, non avente titolo, come meglio descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 23.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di: Vincenzo CARAVETTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Soc. “A.S.D. New Accademy San Giorgio”; - Domenico FERRARO, all’epoca dei fatti dirigente della Società “Pol. D. Olympic Acri”; - la Società “POL.D.OLYMPIC ACRI” per rispondere: - il primo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art 1, comma 1. C.G.S. e art. 46, comma 6, C.G.S., per aver disputato il 16 marzo 2013 la gara “Pol. D. Olympic Acri — A.S. Europa valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali senza averne titolo perché tesserato con altra società e precisamente con la società “A.S.D. New Accademy San Giorgio”; - il secondo della violazione dei principi di lealtà, correttezza a probità di cui all’ art 1, comma 1, C.G.S., e art. 61, comma 5, N.O.I.F. per aver sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Pol. D. Olympic Acri, in occasione dell’incontro “Pol. D. Olympic Acri — A.S. Europa del 16.03.2013 Campionato Giovanissimi Provinciali, la distinta di gara, attestando che tutti i partecipanti per la sua società, ivi compreso il Caravetta, erano regolarmente tesserati e potevano conseguentemente prendere parte all’incontro stesso; - la Società “ Pol. D. Olympic Acri “ a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Dirigente Domenico Ferraro e al calciatore Vincenzo Caravetta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S e della violazione ai sensi dell’art. 46, comma 6, per la partecipazione alla gara Pol. D. Olympic Acri - A.S. Europa del 16.3.2013 del predetto Vincenzo Caravetta, non avente titolo, come meglio descritto nella parte motiva. IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 4.11.2013 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Vincenzo Caravetta, Domenico Ferraro e la Società “Pol. D. Olympic Acri”. Evidenziava che con nota del 18.3.2013 , pervenuta al Delegato Provinciale di Cosenza, il Presidente della Soc. A.S.Europa aveva lamentato che alla gara del 16.3.2013 tra la Olympic Acri e la A.S.Europa Cat. Giovanissimi Provinciali, aveva preso parte il calciatore Vincenzo Caravetta tesserato per la A.S.D. New Accademy San Giorgio. Le indagini svolte dalla Procura Federale avevano confermato l’assunto. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 20 gennaio 2014 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri. Nessuno è comparso per gli incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: per la Soc. Olympc Acri ammenda di € 300,00 e due punti di penalizzazione, per Ferraro Domenico mesi sei di inibizione e per Caravetta Vincenzo tre giornate di squalifica. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito loro contestato così come specificato in rubrica. La responsabilità degli incolpati risulta in maniera inequivocabile. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta la responsabilità dei deferiti, irroga: al Sig. FERRARO Domenico mesi SEI (6) di inibizione; al calciatore CARAVETTA Vincenzo TRE (3) giornate di squalifica; alla Società POL. D. OLYMPIC ACRI l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) e 2 (DUE) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014 nel Campionato di competenza “Giovanissimi Provinciali”.
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