F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl – (nota n. 3157/271pf 13- 14/AM/ma del 20.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014
(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl - (nota n. 3157/271pf 13- 14/AM/ma del 20.12.2013).
Con atto del 20.12.2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Paolo Croatti, all’epoca dei fatti quale Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l’accordo economico stipulato con il calciatore Simone Mastromattei presso la sede competente entro il quindicesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione; b) la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Paolo Croatti, quale Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, l’inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Nessuno è comparso in rappresentanza del Sig. Paolo Croatti e della SSD Riccione Calcio 1929 Srl, né gli stessi hanno inviato scritti difensivi. Motivi della Decisione Il presente procedimento trae origine dalla statuizione 3.10.2013 assunta dalla Commissione vertenze economiche a fronte del gravame proposto dalla SSD Riccione Calcio 1929 Srl avverso la decisione di primo grado 11.7.2013 emessa dalla Commissione accordi economici della LND che aveva condannato la predetta Società al pagamento in favore del calciatore Simone Mastromattei della somma di € 7.027,94 sulla base dell’accordo economico sancito tra le parti in data 13.10.2012. La Commissione vertenze economiche con tale provvedimento, accogliendo il reclamo, aveva annullato la statuizione di primo grado, ritenendo l’accordo economico in questione affetto da nullità stante il tardivo deposito dello stesso. In particolare, l’accordo economico datato 13.10.2012 risultava depositato dal solo calciatore Simone Mastromattei in data 5.12.2012 e, quindi, ben oltre il termine tassativamente previsto dall’art. 94 ter NOIF. La Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl peraltro aveva omesso di provvedere al deposito del più volte richiamato accordo. La Commissione vertenze economiche, stante la rilevata violazione delle disposizioni di cui all’art. 94 ter NOIF, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del CGS aveva quindi trasmesso gli atti alla competente Procura federale che ha poi dato corso al deferimento in argomento. Sulla scorta della documentazione in atti, rilevata anche l’assenza di qualsivoglia tesi difensiva da parte dei soggetti deferiti, non può validamente dubitarsi che l’accordo economico 13.10.2012 concluso tra il calciatore Simone Mastromattei e la SSD Riccione Calcio 1929 Srl non sia stato depositato dalla Società calcistica nei termini tassativamente previsti, né peraltro successivamente, avendo provveduto a tale adempimento, sebbene tardivamente, lo stesso calciatore. Dalla acclarata violazione delle norme di cui all’art. 94 ter, comma 2, NOIF posta in essere dal Sig. Paolo Croatti, all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, consegue la responsabilità oggettiva della stessa SSD Riccione Calcio 1929 Srl, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni: a) al Sig. Paolo Croatti, all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl l’inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00).
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